E' possibile controllare se la propria patologia dà diritto ad esenzione, conoscere il relativo codice di esenzione e sapere a quali prestazioni si ha diritto.
Esiste un'esenzione per i pazienti con fibrillazione atriale?
Si, ha il numero A02-427 “aritmie cardiache”. Esenzione dalla partecipazione alla spesa per malattie croniche ed invalidanti DM 329/99
Elenco esami
89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, Visita successiva alla prima
89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA
87.44.1 RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NASRadiografia standard del torace [Teleradiografia, Telecuore] (2 proiezioni)
88.72.3 ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica
89.43 TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO
89.50 ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO Dispositivi analogici (Holter )
B02 IN TRATTAMENTO ANTICOAGULANTE:
90.75.4 TEMPO DI PROTROMBINA (PT)
90.76.1 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT)
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO
Come richiedere l'esenzione per patologia
- L'esenzione deve essere richiesta all'Azienda USL di residenza, presentando un certificato medico che attesti la presenza di una o più malattie incluse nel d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche. Il certificato deve essere rilasciato da un presidio ospedaliero o ambulatoriale pubblico.
Sono validi ai fini del riconoscimento dell'esenzione anche:
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica
- la copia del verbale di invalidità
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del Distretto sanitario della Azienda USL di residenza
- i certificati delle Commissioni mediche degli Ospedali militari
- le certificazioni rilasciate da Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all'Unione europea
- L'Azienda USL rilascia, nel rispetto della tutela dei dati personali, un attestato che riporta la definizione della malattia con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione secondo il d.m. 28 maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
Fonte:Ministero della salute